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Normativa accessibilità on line

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Normativa accessibilità on line
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Legge 9 gennaio 2004, n. 4

Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.
(Obiettivi e finalita)
1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici.
2. E' tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilita' da parte delle persone disabili, in
ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.


Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) "accessibilita'": la capacita' dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilita'necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
b) "tecnologie assistive": gli strumenti e le soluzioni
tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile,
superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle
informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.

Art. 3.
(Soggetti erogatori)
1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici economici,
alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici.
2. Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblighi per l'accessibilita' non si applicano ai sistemi informatici destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti dei quali, per disposizione di legge, non possono fare parte persone disabili.

Art. 4.
(Obblighi per l'accessibilita)
1. Nelle procedure svolte dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici, i requisiti di accessibilita' stabiliti con il decreto di cui all'articolo 11 costituiscono motivo di preferenza a parita' di ogni altra condizione nella valutazione dell'offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del servizio. La mancata considerazione dei requisiti di accessibilita' o l'eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non accessibili e'
adeguatamente motivata.
2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, non possono stipulare, a pena di nullita', contratti per la realizzazione e la modifica di siti INTERNET quando non e' previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilita' stabiliti dal decreto di cui all'articolo 11. I contratti in essere alla data di entrata in vigore
del decreto di cui all'articolo 11, in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena di nullita', alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilita', con
l'obiettivo di realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
3. La concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l'acquisto di beni e servizi informatici destinati all'utilizzo da parte di lavoratori disabili o del pubblico, anche per la predisposizione di postazioni di telelavoro, e' subordinata alla rispondenza di tali beni e servizi ai requisiti di accessibilita'
stabiliti dal decreto di cui all'articolo 11.
4. I datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del dipendente disabile la strumentazione hardware e software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilita', anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte.
Ai datori di lavoro privati si applica la disposizione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68.
5. I datori di lavoro pubblici provvedono all'attuazione del comma 4, nell'ambito delle disponibilita' di bilancio.

Art. 5.
(Accessibilita' degli strumenti didattici e formativi)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresi', al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e le associazioni di editori per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche prevedono sempre la
fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti didattici fondamentali, accessibili agli alunni disabili e agli insegnanti di sostegno, nell'ambito delle disponibilita' di bilancio.

Art. 6.
(Verifica dell'accessibilita' su richiesta)
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie valuta su richiesta l'accessibilita' dei siti INTERNET o del materiale informatico prodotto da soggetti
diversi da quelli di cui all'articolo 3.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 10 sono individuati:
a) le modalita' con cui puo' essere richiesta la valutazione;
b) i criteri per la eventuale partecipazione del richiedente
ai costi dell'operazione;
c) il marchio o logo con cui e' reso manifesto il possesso
del requisito dell'accessibilita';
d) le modalita' con cui puo' essere verificato il permanere
del requisito stesso.

Art. 7.
(Compiti amministrativi)
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, anche avvalendosi del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo
4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come sostituito dall'articolo 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
a) effettua il monitoraggio dell'attuazione della presente legge;
b) vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni statali delle disposizioni della presente legge;
c) indica i soggetti, pubblici o privati, che, oltre ad avere rispettato i requisiti tecnici indicati dal decreto di cui all'articolo 11, si sono anche meritoriamente distinti per l'impegno
nel perseguire le finalita' indicate dalla presente legge;
d) promuove, di concerto con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, progetti, iniziative e programmi finalizzati al
miglioramento e alla diffusione delle tecnologie assistive e per
l'accessibilita';
e) promuove, con le altre amministrazioni interessate,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'erogazione
di finanziamenti finalizzati alla diffusione tra i disabili delle
tecnologie assistive e degli strumenti informatici dotati di
configurazioni particolari e al sostegno di progetti di ricerca nel
campo dell'innovazione tecnologica per la vita indipendente e le pari
opportunita' dei disabili;
f) favorisce, di concerto con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunita', lo
scambio di esperienze e di proposte fra associazioni di disabili,
associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilita',
amministrazioni pubbliche, operatori economici e fornitori di
hardware e software, anche per la proposta di nuove iniziative;
g) promuove, di concerto con i Ministeri dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e per i beni e le attivita'
culturali, iniziative per favorire l'accessibilita' alle opere
multimediali, anche attraverso specifici progetti di ricerca e
sperimentazione con il coinvolgimento delle associazioni delle
persone disabili; sulla base dei risultati delle sperimentazioni sono
indicate, con decreto emanato di intesa dai Ministri interessati, le
regole tecniche per l'accessibilita' alle opere multimediali;
h) definisce, di concerto con il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli obiettivi
di accessibilita' delle pubbliche amministrazioni nello sviluppo dei
sistemi informatici, nonche' l'introduzione delle problematiche
relative all'accessibilita' nei programmi di formazione del
personale.
2. Le regioni, le province autonome e gli enti locali vigilano
sull'attuazione da parte dei propri uffici delle disposizioni della
presente legge.

Art. 8.
(Formazione)
1. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, nell'ambito delle attivita' di cui al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' dei corsi di formazione
organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, e nell'ambito delle attivita' per l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti di cui all'articolo 27, comma 8, lettera g),
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, inseriscono tra le materie di studio a carattere fondamentale le problematiche relative all'accessibilita' e alle tecnologie assistive.
2. La formazione professionale di cui al comma 1 e' effettuata con tecnologie accessibili.
3. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, nell'ambito delle disponibilita' di bilancio, predispongono corsi di aggiornamento professionale sull'accessibilita'.

Art. 9.
(Responsabilita)
1. L'inosservanza delle disposizioni della presente legge comporta responsabilita' dirigenziale e responsabilita' disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilita' penali e civili previste dalle norme vigenti.

Art. 10.
(Regolamento di attuazione)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:
a) i criteri e i principi operativi e organizzativi generali per l'accessibilita';
b) i contenuti di cui all'articolo 6, comma 2;
c) i controlli esercitabili sugli operatori privati che hanno reso nota l'accessibilita' dei propri siti e delle proprie applicazioni informatiche;
d) i controlli esercitabili sui soggetti di cui all'articolo 3, comma 1.
2. Il regolamento di cui al comma 1 e' adottato previa consultazione con le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con le associazioni di sviluppatori competenti in
materia di accessibilita' e di produttori di hardware e software e previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono pronunciarsi entro quarantacinque giorni
dalla richiesta, e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 11.
(Requisiti tecnici)
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, consultate le associazioni delle persone disabili maggiormente
rappresentative, con proprio decreto stabilisce, nel rispetto dei criteri e dei principi indicati dal regolamento di cui all'articolo 10:
a) le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilita';
b) le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilita' dei siti INTERNET, nonche' i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine.

Art. 12.
(Normative internazionali)
1. Il regolamento di cui all'articolo 10 e il decreto di cui all'articolo 11 sono emanati osservando le linee guida indicate nelle comunicazioni, nelle raccomandazioni e nelle direttive sull'accessibilita' dell'Unione europea, nonche' nelle normative internazionalmente riconosciute e tenendo conto degli indirizzi forniti dagli organismi pubblici e privati, anche internazionali, operanti nel settore.
2. Il decreto di cui all'articolo 11 e' periodicamente aggiornato, con la medesima procedura, per il tempestivo recepimento delle modifiche delle normative di cui al comma 1 e delle innovazioni
tecnologiche nel frattempo intervenute.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 gennaio 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Stanca, Ministro per l'innovazione e le
tecnologie
Visto, il Guardasigilli: Castelli



 
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